Visite: 115
In occasione del GIORNO DELLA MEMORIA, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il testo base per il disegno di legge sull’ANTISEMITISMO.
GIUSTO, GIUSTISSIMO. La SHOAH non dev’essere dimenticata e i rigurgiti di antisemitismo vanno puniti per legge. Siamo tutti d’accordo su questo.
Ma chi presenta i decreti di legge e coloro che poi devono decidere se approvare o meno, dovrebbero avere specifiche competenze sulla materia che fa oggetto delle proposte e soprattutto sulla vigente Costituzione Italiana.
Detto questo, dando un’occhiata anche superficiale al testo, si rileva che la definizione di antisemitismo che sta alla base del reato dovrebbe essere specificata meglio. Il Senatore Massimiliano Romeo (Lega), promotore dell’iniziativa, ha adottato la definizione di antisemitismo determinata dall’IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto) che ovviamente in senso generico va benissimo, ma è palesemente problematica per l’indicazione di un reato tendendo a confondere qualsiasi critica allo Stato di Israele come offesa al Popolo Ebreo. La peggiore perplessità salta all’occhio quando, e la massa popolare italiana non è ancora in grado di comprenderne la differenza, si confondono i termini di ANTISEMITISMO e ANTISIONISMO.
D’altra parte l’Articolo 21 della Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto di MANIFESTARE LE PROPRIE OPINIONI, quindi la libertà di espressione e di stampa, d’informazione e di pensiero non può in atto ESSERE NEGATA con una legge che risulterebbe così ANTICOSTITUZIONALE.
Non siamo però all’atto finale per questo ddl; potranno infatti essere depositate le proposte di modifica al testo base entro il prossimo 10 febbraio 2026. Speriamo che qualcuno, o della maggioranza o dell’opposizione, ritenga di intervenire per SPECIFICARE MEGLIO LA PAROLA ANTISEMITISMO.
In merito sorge spontaneo il ricordo di un’orrida osservazione diffusa recentemente in tv da poter adattare molto bene a questo concetto: DEFINISCI ANTISEMITISMO.
